Benvenuti nella sezione FAQ di Tutori Lombardia per MSNA Siamo consapevoli che il ruolo di tutore di un Minore Straniero Non Accompagnato è fondamentale, complesso e pieno di sfide uniche. Questa sezione è stata creata per offrire un supporto pratico e immediato, affrontando le domande più comuni che sorgono nell’esercizio della nostra funzione.
Spesso ci troviamo a navigare tra le normative sull’accoglienza e i permessi di soggiorno, a gestire la documentazione scolastica e sanitaria, e a relazionarci con le diverse strutture e i servizi sociali del territorio.
Le difficoltà pratiche possono riguardare l’ottenimento dei documenti anagrafici, la corretta attivazione dei percorsi di formazione o di integrazione socio-lavorativa, la gestione di eventuali problematiche sanitarie e psicologiche del minore…..
Le risposte qui fornite mirano a chiarire alcuni passaggi procedurali essenziali e a fornire strumenti per supportare al meglio i MSNA a noi affidati.
Ingresso in Italia del minore
Chi può segnalare un minore straniero non accompagnato e a chi va fatta la segnalazione
Norma
Dopo il rintraccio da parte della Questura (sul territorio) o la collocazione disposta dalla Prefettura (dopo lo sbarco), la segnalazione del minore straniero non accompagnato deve essere immediata e inviata alla alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, che apre il fascicolo e lo trasmette alla cancelleria del Tribunale territorialmente competente per la nomina del tutore, l’apertura della tutela e la ratifica delle misure di accoglienza predisposte. Contestualmente, i servizi sociali inseriscono il minore nel Sistema Informativo Minori (SIM), aggiornandolo regolarmente per informare la Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Prassi
Talvolta la segnalazione è tardiva o incompleta. In caso di mancato intervento delle autorità competenti, anche un cittadino o un’associazione può fare la segnalazione alla Procura minorile, allegando una relazione e segnalando la presenza del minore sul territorio.
Nota operativa
Ogni minore deve essere segnalato entro 24 ore dal rintraccio. La comunicazione può essere inviata via PEC alla Procura del tribunale di minori competente, indicando nell’oggetto “Segnalazione MSNA ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 142/2015”.
Come si procede se ci sono dubbi sull’età dichiarata del ragazzo
Norma
In caso di dubbi sull’età, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni dispone un accertamento multidisciplinare, che coinvolge operatori sociali, psicologi e, solo in ultima istanza, medici. Fino alla conclusione della procedura, la persona deve essere considerata minore.
Prassi
Talvolta le Forze di polizia avviano autonomamente accertamenti medici, senza il necessario coordinamento con la Procura per i Minorenni. Tali accertamenti dovrebbero invece rappresentare solo l’ ultima fase di una procedura multidisciplinare, che parte da valutazioni sociali e psicologiche, e deve prevedere la comunicazione degli esiti al minore e al tutore.
Nota operativa
Se la procedura viene svolta senza coinvolgere la Procura per i Minorenni, senza valutazione multidisciplinare o senza notifica dell’esito, l’accertamento non è valido. In attesa di chiarimenti, la persona deve essere considerata minorenne ed eventuali irregolarità segnalate alla Procura per i Minorenni e al Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza.
Dove deve essere collocato il minore dopo l’arrivo in Italia
Norma
Il minore dovrebbe essere collocato in strutture dedicate ai minori, ma la normativa più recente consente, in casi eccezionali e temporanei, la sistemazione in strutture per adulti. Deve comunque essere redatto, entro 30 giorni, il Piano di Accoglienza Individuale (PAI).
Prassi
Per la mancanza di posti, molti MSNA restano nei CAS o in strutture non governative oltre i 150 giorni previsti per legge, spesso senza riuscire ad accedere alla seconda accoglienza (SAI).
Nota operativa
La diversa tipologia di accoglienza non deve comportare disparità di diritti. Tutti i minori devono avere pari accesso all’istruzione, alla salute, alla tutela legale, alla mediazione culturale, alla formazione e al supporto per l’integrazione e l’autonomia.
Come gestire le comunicazioni con il Tribunale e i servizi
Norma
Il tutore, in quanto rappresentante legale del minore, deve trasmettere relazioni periodiche sull’andamento del percorso di tutela e ricevere copia di tutte le comunicazioni ufficiali che riguardano il minore, al fine di poter esercitare pienamente le proprie funzioni di rappresentanza e vigilanza.
Prassi
In alcuni territori, il tutore non viene adeguatamente coinvolto nelle decisioni che riguardano il minore e non riceve le comunicazioni ufficiali, che vengono gestite quasi esclusivamente dalle Comunità.
Nota operativa
Il tutore deve assicurarsi di essere sempre in copia nelle comunicazioni ufficiali e verificare che i dati del minore nel SIM siano aggiornati, poiché si tratta di informazioni essenziali per la gestione e i trasferimenti del minore.
Per approfondire l'argomento
- Linee Guida – Minori stranieri non accompagnati (Ministro del Lavoro) → PDF Lavoro
- Vademecum operativo per la presa in carico e l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati” (Ministero dell’Interno) → PDF
- Minori stranieri non accompagnati: quadro normativo
- L’accertamento dell’età degli m.s.n.a. – Tribunale per i Minorenni
- LINEE GUIDA MSNA novembre 2024.pdf
- Il tutore volontario | Diritti ai Margini
Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
Come deve essere garantita l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
Norma
Tutti i minori stranieri, anche se privi di documenti, hanno diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
In assenza di Permesso di soggiorno, l’ ATS competente rilascia una tessera sanitaria cartacea provvisoria, valida per l’accesso alle prestazioni sanitarie, riportante e assegna d’ufficio, se non già attribuito, il codice fiscale, come previsto dalla DELIBERAZIONE N° XI / 7758 Seduta del 28/12/2022
Prassi
Talvolta le ATS rifiutano l’iscrizione per mancanza di documenti.
Nota operativa
In caso di rifiuto il tutore deve segnalare il diniego al Garante regionale per la tutela dei minori e delle disabilità.
Le visite e gli esami clinici erogati dal SSN sono gratuiti
- Le visite e gli esami clinici erogati dal SSN sono gratuiti
Norma
L’esenzione X24 garantisce ai MSNA in Lombardia l’assistenza sanitaria gratuita completa fino ai 18 anni, coprendo tutte le prestazioni erogate dal SSN.
Prassi
L’esenzione X24 non è automatica. E’ necessario richiederla con apposito modulo.
Nota operativa
L’esenzione deve essere richiesta all’ATS/ASL competente dalla comunità di accoglienza o dal tutore, presentando la documentazione prevista dalla Circolare Regione Lombardia – Protocollo G1.2022.0043405 del 26 ottobre 2022.
Iscrizione e percorso scolastico
Come deve essere garantita l’iscrizione scolastica
Norma
Ogni minore ha diritto all’iscrizione scolastica anche senza documenti.
Prassi
Talvolta le scuole rifiutano l’iscrizione per mancanza del Permesso di Soggiorno.
Nota operativa
Il tutore può presentare una dichiarazione sostitutiva e segnalare il diniego al Garante o al Tribunale.
Per approfondire l'argomento
Iscrizione al Centro per l’Impiego e percorso formativo
Può un minore straniero non accompagnato iscriversi al Centro per l’Impiego
Norma
I minori stranieri non accompagnati che hanno compiuto 16 anni, al pari dei coetanei italiani, possono iscriversi al Centro per l’Impiego per accedere a percorsi di formazione professionale, tirocini e inserimento lavorativo. Per l’iscrizione è sufficiente presentare un permesso di soggiorno valido (o la ricevuta di rinnovo) e un’autodichiarazione che attesti l’assolvimento dell’obbligo scolastico nel Paese d’origine.
Prassi
Alcuni Centri per l’Impiego richiedono ancora il passaporto e/o la residenza, rifiutando l’iscrizione e causando ritardi e disparità di trattamento.
Nota operativa
In caso di rifiuto, è opportuno richiedere una motivazione scritta e segnalare l’accaduto al Garante, che ha convalidato la circolare con atto proprio, o all’ANPAL.
Richiesta e gestione della documentazione personale
Chi deve richiedere il permesso di soggiorno e come avviene la conversione alla maggiore età
Norma
Il permesso per minore età spetta a tutti i minori non accompagnati.
Può essere richiesto dal tutore, dal responsabile della struttura o dal minore stesso.
Alla maggiore età può essere convertito in permesso per studio, lavoro, attesa occupazione o, in caso di prosieguo amministrativo, in permesso per integrazione.
Prassi
In alcuni casi viene prospettata unicamente la via della protezione internazionale, ma si tratta di un percorso distinto e parallelo, che non sempre risponde ai reali bisogni di tutela del minore.
Nota operativa
La richiesta di asilo deve essere valutata con attenzione: può essere presentata anche in un secondo momento, se emergono motivi di rischio o persecuzione, anche dopo la maggiore età.
Come avviene l’iscrizione anagrafica e chi deve richiederla
Norma
La residenza è un diritto fondamentale riconosciuto a tutti i minori, compresi i minori stranieri non accompagnati, ed è indipendente dal possesso di documenti consolari.
L’iscrizione anagrafica deve essere effettuata nel Comune in cui il minore è accolto o stabilmente dimora, sulla base della dichiarazione del tutore o del responsabile della struttura.
Prassi
Quando il servizio inviante non coincide con quello ospitante, e il minore è accolto in una struttura non prefettizia, può essere rilasciata una residenza fittizia dal Comune che ha in carico la spesa di accoglienza.
Ciò consente di garantire al minore una regolare iscrizione anagrafica, anche in presenza di Comuni con competenze diverse.
Nota operativa
In caso di rifiuto o rinvio dell’iscrizione, si deve segnalare l’irregolarità al Garante, che ribadisce con atto proprio il diritto all’iscrizione anagrafica a parità con i minori italiani.
Come e quando richiedere il passaporto del minore e perché è così importante
Norma
Il passaporto è rilasciato dall’Ambasciata o Consolato del Paese d’origine e rappresenta un documento fondamentale ai fini della conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età.
Nel caso di prosieguo amministrativo e quindi di permesso per integrazione, la legge non prevede espressamente l’obbligo del passaporto, poiché tale misura serve a favorire il completamento del percorso di autonomia del giovane e tiene conto di eventuali difficoltà documentali.
Prassi
Spesso la richiesta del passaporto viene trascurata o avviata in ritardo, causando blocchi o rallentamenti nella conversione del permesso di soggiorno.
Molte Questure, inoltre, richiedono comunque il passaporto anche nei casi di prosieguo amministrativo, applicando criteri differenti sul territorio nazionale.
Nota operativa
È fondamentale avviare la richiesta del passaporto subito dopo la nomina del tutore, poiché si tratta di procedure lunghe e articolate.
Se l’Ambasciata non rilascia il passaporto o risulta impossibilitata a farlo, si può valutare la richiesta di un titolo o documento di viaggio.
Per approfondire l'argomento
- La tutela dei minori stranieri non accompagnati
- Stranieri e iscrizione anagrafica, quali documenti sono necessari?
- Con riferimento all’iscrizione anagrafica I MSNA regolarmente soggiornanti sono iscritti all’anagrafe come residenti a parità
- Save the Children Italia – Il rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età
Passaggio alla maggiore età
Che cosa si intende per prosieguo amministrativo e quando deve essere richiesto
Norma
Il prosieguo amministrativo consente di prolungare le misure di tutela e accoglienza fino al massimo ai 21 anni, per permettere al giovane di completare il proprio percorso di formazione, inserimento lavorativo e autonomia.
Prassi
Alcuni Comuni affermano di non poter disporre il prosieguo, ma la competenza spetta esclusivamente al Tribunale per i Minorenni, che decide sulla base del progetto educativo e di integrazione presentato.
Nota operativa
Il prosieguo amministrativo può essere richiesto dal tutore, dai servizi sociali o dallo stesso ragazzo, e la domanda deve essere presentata prima del compimento dei 18 anni.
Quando e come si richiede il parere della Direzione Generale Immigrazione e quale ruolo ha il SIM
Norma
Il parere della Direzione Generale dell’Immigrazione è vincolante ai fini della conversione del permesso di soggiorno quando non è stato disposto il prosieguo amministrativo.
Deve essere richiesto nei tempi previsti dalla legge, attraverso il portale ministeriale dedicato.
Prassi
In molti casi i dati inseriti nel SIM (Sistema Informativo Minori) risultano incompleti o non aggiornati, con conseguenti ritardi o difficoltà nel rilascio del parere da parte della Direzione Generale.
Nota operativa
È fondamentale che i servizi aggiornino tempestivamente la scheda SIM con tutte le informazioni su scuola, salute e collocazione del minore.
In mancanza di aggiornamenti, il tutore può accedere autonomamente al portale ministeriale e richiedere il parere come soggetto privato, allegando la documentazione disponibile.
Quando si chiude la tutela e come si richiede il rimborso spese
Norma
La tutela si conclude al compimento dei 18 anni o con la nomina di un nuovo tutore.
Il Tribunale per i Minorenni deve emettere un decreto di chiusura, che includa anche l’autorizzazione al rimborso spese, necessaria per presentare la richiesta alla Prefettura.
Prassi
In molti casi i Tribunali non emettono tempestivamente il decreto o omettono la clausola di autorizzazione al rimborso, rendendo più complessa la procedura.
Nota operativa
È importante sollecitare la chiusura della tutela e verificare che il decreto contenga la clausola di rimborso prima di inoltrare la domanda in Prefettura.
Criticità e problematiche ricorrenti
È possibile aprire un conto corrente o conto base con IBAN per un minore straniero non accompagnato (MSNA)?
Norma
È possibile aprire un conto corrente o un conto base con IBAN presso gli istituti di credito che prevedono prodotti specifici per minorenni (ad esempio Intesa Sanpaolo).
L’apertura avviene a nome del minore, ma sotto la supervisione del tutore, secondo le modalità previste da ciascuna banca.
Prassi
Alcuni istituti bancari non autorizzano l’apertura del conto, soprattutto nei casi di minori stranieri non accompagnati, nonostante la documentazione sia completa.
Nota operativa
L’apertura del conto deve essere consentita presentando il decreto di nomina del tutore e il permesso di soggiorno del minore.
In caso di rifiuto ingiustificato, è opportuno cambiare istituto di credito e segnalare l’accaduto al Garante per l’infanzia e all’ABI, indicando la banca che ha negato l’operazione.